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MODIFICHE SUPERBONUS,
NUOVA CILAS, RIFLESSI
NEGATIVI SUL TECNICO E
PRECAUZIONI DA ADOTTARE
*andrea di leo, *Francesco lanatà, **daniele corrado
Il Decreto Semplificazioni 2021 ha modificato la disciplina del Superbonus rendendo più facile accedere alla agevolazione. Un cambiamento, a prima vista molto positivo, che però ha effetti contradditori e criticità illustrate nell’articolo. Il superamento del requisito della conformità urbanistica ai fini dell’esecuzione degli interventi rilevanti per il Superbonus e all’accesso agli incentivi non limita né preclude il potere di controllo e repressione degli abusi edilizi in capo all’amministrazione: il tutto con evidenti riflessi negativi sul tecnico che, predisponendo una CILAS per l’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus su un fabbricato che presenta irregolarità edilizie, finirebbe per contribuire alla autodenuncia del proprio committente all’amministrazione, con tutte le ovvie conseguenze sia sul rapporto fiduciario con il proprio cliente, sia in termini di responsabilità professionale e deontologica.
1.Il decreto Semplificazioni del 31.5.2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato, fra le altre cose, il comma 13 ter all’art. 119 DL 34/2020, riguardante la disciplina del Superbonus 110%: con una tale modifica è stata fortemente limitata l’incidenza delle irrego- larità edilizie ai fini dell’accesso agli incentivi fi- scali del superbonus 110%. tuttavia, una tale no- vella porta con sé rilevanti contraddizioni e pro-
blematiche.
2.Come noto (anche rileggendo un preceden- te articolo scritto per questa rivista prima del Decreto Semplificazioni – v. n. 97 – maggio-giu- gno 2021), la regolarità edilizia del fabbricato og- getto di intervento ha costituito, fino all’adozione del Decreto Semplificazioni 2021, un grosso li- mite per l’esecuzione di interventi edilizi ammes- si agli incentivi del superbonus. Questo perché la conformità edilizia ha da sempre costituito un presupposto per l’esecuzione di qualsivoglia ope- ra, in ossequio al noto principio della cd. “legitti- mità delle preesistenze” (oggi “agganciato” anche all’art. 9-bis, co. 1-bis, d.P.r. 380/2001) in base al quale l’esecuzione di un intervento edilizio e l’ot- tenimento della relativa autorizzazione presup- pongono la regolarità dell’immobile sul quale si interviene. A ciò deve aggiungersi, la perentorietà dell’art. 49 del d.P.r. 380/2001, il quale dispone che non possono accedere ad alcun tipo di incen-
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