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ni per l’esecuzione di interventi edilizi di cui po- trebbe poi voler ordinare la demolizione perché illegittimi.
7.Tale situazione si riflette inevitabilmente sul tecnico e sul ruolo che assume. Infatti, pre- disponendo una CILAs per l’esecuzione degli in- terventi ammessi al superbonus su un fabbricato che presenta irregolarità edilizie, il tecnico finireb- be per contribuire alla autodenuncia del proprio committente all’amministrazione, con tutte le ov- vie conseguenze sia sul rapporto fiduciario con il proprio cliente, sia in termini di responsabilità pro-
fessionale e deontologica.
In una tale situazione paradossale, l’unica so- luzione percorribile per consentire al tecnico di “proteggersi” risiede in un’adeguata informazio- ne resa al cliente: il tecnico deve infatti informare che, in presenza di irregolarità edilizie, la pratica per il superbonus è comunque fattibile, sebbene sussista la possibilità che l’amministrazione pos- sa comunque voler poi procedere alla contesta- zione e alla repressione delle predette irregolari- tà edilizie, spiegando in tal senso come la prati- ca per il superbonus non svolga una funzione di sanatoria dei pregressi abusi edilizi.
È altresì opportuno che tali informazioni siano ade- guatamente formalizzate al cliente e che quest’ulti- mo, a fronte delle stesse, rilasci un esplicito e con- sapevole consenso all’avvio di una pratica per il superbonus: il tutto in modo analogo al consenso informato che si applica in ambito sanitario.
tali precauzioni sono ancor più necessarie in am- bito condominiale, ove la presenza di una molti- tudine di condomini espone ancor di più a tali in- sidie: a tal fine, è consigliabile che il tecnico rap- presenti la problematica riguardante gli abusi edi- lizi e l’accesso agli incentivi superbonus anche in sede di assemblea condominiale, chiedendo un’esplicita deliberazione sul punto.
8.sebbene tali precauzioni possano appari- re eccessive, esse rappresentano un’ade- guata forma di protezione in un settore partico- larmente insidioso come quello del superbonus che, come abbiamo visto, si è più volte allontana- to dai principi e binari consolidati propri della ma-
1 Si pensi a quei contesti urbani come Roma nei quali la regola dell’ante ’67, “sposata” dalla nuova norma, è insufficiente a garantire la legittimità del fabbricato, allorquando al tempo della sua realizzazione avrebbe comunque richiesto un titolo abilitativo.
teria edilizia.
*Avvocati **Geometra
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