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IL rUoLo DeLL’AsseVerAtore NeLL’ACCertAmeNto DI CoNformItà Lo PoNe NeLLA CoNDIzIoNe DI GArANte DeLLA CoNformItà DeLL’oPerA rIsPetto A QUANto DIChIArAto e DI CoNseGUeNzA GLI VIeNe AsseGNAto IL rUoLo DI eSeRCeNTe DI SeRvIzIo DI PuBBLICA NeCeSSITà.
e attrezzi e di un ulteriore manufatto accessorio all’abitazione principale (piscina), nonché di un gazebo con superficie pari a circa 50 metri qua- drati.
Nel testo della sentenza viene sottolineata in ma- niera inconfutabile la carenza dell’asseverazione del progettista necessaria al rilascio del titolo. L’imposizione normativa vigente si consolida sulla scorta di quanto previsto dall’art. 20 c.1 del D.P.r. n. 380 del 06/06/2001.
La mancanza di tale asseverazione comporta quindi l’improcedibilità della domanda con conse- guente diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990.
si ricorda che la normativa concede, ai sen- si dell’art. 20 comma 5, trenta giorni di tempo all’amministrazione per chiedere integrazioni documentali ove la documentazione presentata risulti carente.
NORMATIVA NAzIONALE: D.P.R. 380/2001 ART. 20
L’attuale assetto normativo sancisce l’obbliga- torietà dell’asseverazione tramite il testo Unico dell’edilizia, D.P.r. 380/2001 all’art. 20.
Nella versione originale dell’articolo non era pre- sente tale obbligo, la necessità nasce con la mo- difica dell’art. 20 del Testo unico, apportata allo stesso dall’art. 5 c.2 lett. A) della Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (legge di conversione con mo- dificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70), che introduce in definitiva l’attestazione sottoscritta dal professionista che asseveri ... “la
conformità del progetto agli strumenti urbanisti- ci approvati ed adottati, ai regolamenti edili- zi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relati- ve all’efficienza energetica”.
LA LEGISLAzIONE DELLA REGIONE LAzIO ART. 22 L. R. 15/2008
A livello di normativa regionale la questione è anche più incisiva. L’accertamento di conformi- tà è normato dall’art. 22 della L.r. n. 15 dell’11 agosto 2008 che sancisce la necessità, in sede di istruttoria della domanda di accertamento di con- formità, di allegare una dichiarazione del profes- sionista, redatta ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, che attesti la conformità dell’opera alla disciplina edilizia vigente sia al momento della re- alizzazione degli interventi sia al momento della richiesta di accertamento di conformità.
ATTENzIONE ALLA fALSA ATTESTAzIONE
Il ruolo dell’asseveratore nell’accertamento di conformità lo pone nella condizione di garante della conformità dell’opera rispetto a quanto di- chiarato e di conseguenza gli viene assegnato il ruolo di esercente di servizio di pubblica neces- sità poiché la dichiarazione allegata si sostituisce ai controlli da parte degli uffici comunali.
L’articolo 481 del Codice Penale cita testualmen- te: “Chiunque, nell’esercizio di una professione... o di un altro servizio di pubblica necessità attesta
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