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20 pareri legali
ti che l’intervento in questione abbia apportato un miglioramento di almeno due classi energetiche. L’APe, segnatamente, è un documento non solo prezioso ma persino necessario per poter usufru- ire del superbonus 110%, poiché l’attestato (da produrre prima e dopo la realizzazione degli in- terventi agevolati) serve a dimostrare il migliora- mento della prestazione energetica dell’edificio, ottenuto a seguito dei lavori incentivati (per non meno di due classi energetiche o eventuale con- seguimento di classe più elevata).
Circa la regolarità delle dichiarazioni energetiche, la norma di cui art. 119, co. 14 del D.L. rilancio descrive le conseguenze delle asseverazioni “in- fedeli”.
In particolare, è opportuno rammentare che, nel caso di emissione da parte del tecnico abilitato di certificazione irregolare o abusiva, il richiedente il bonus (ossia, il committente) incorre nella deca- denza dell’agevolazione fiscale prevista nell’Eco- bonus del 110%.
mentre per il professionista (scorretto o distratto) che rilasci attestazioni e/o asseverazioni infedeli in questa materia sono previste sanzioni ammini- strative severe. ossia, è previsto che i tecnici che rilascino asseverazioni false o non conformi alla realtà possano ricevere, per ogni attestazione falsa e non conforme, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 2.000,00 euro a un mas- simo di 15.000,00 euro. Non solo. Al fine di tute- lare i proprietari richiedenti l’accesso all’ecobo- nus, è significativa l’introduzione dell’obbligo per i tecnici certificatori di stipulare una polizza assi- curativa per la responsabilità civile, con un mas- simale di almeno 500.000,00 euro. Più nel detta- glio, si sottolinea che tale polizza assicurativa de- ve essere sottoscritta con un massimale coerente con il numero delle attestazioni che verranno rila- sciate e con il loro valore (comunque non inferio- re a € 500.000,00). Questo per garantire ai propri clienti (oltre che al bilancio dello stato) il risarci- mento dei danni eventualmente provocati dall’at- tività prestata.
si evidenzia, inoltre, che la responsabilità dei tec- nici in materia di ecobonus del 110% riguarda sia la redazione, in forma di dichiarazione assevera- ta, dell’Attestato di Prestazione energetica che dell’attestato relativo al rischio sismico. Per quel che riguarda l’efficienza energetica, una volta re- datta, l’attestazione deve essere inviata all’e- NeA tramite i canali telematici abilitati. Per l’at- testazione sul rischio sismico, invece, è neces- sario che i tecnici rilascino l’asseverazione con- forme alle Linee guida in materia formulate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Infine, va ricordato come la responsabilità dei tecnici riguardi anche la cessione del credi- to e lo sconto in fattura. Infatti, i tecnici avranno l’obbligo di verificare ed attestare la congruità delle spese in relazione ai lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale.
CONCLuSIONI
Alla stregua della pur rapida osservazione svolta del quadro delle molteplici e variegate prestazio- ni richieste alla categoria dei tecnici certificatori energetici, si può rilevare e concludere che altret- tanto ampio ed impegnativo è lo spettro delle re- sponsabilità professionali loro ascrivibili.
Per l’effetto, appare tanto utile quanto necessario per il certificatore energetico apporre la massima attenzione operativa - sia nella fase della preven- tivazione che in quella della esecuzione della pre- stazione - non tanto al tempo che si impiega nella redazione materiale del certificato quanto piuttosto alla scrupolosa effettuazione del sopralluogo co- me alla puntuale rilevazione delle misure richieste.
solo in questo modo si consegue il migliore risul- tato dovuto al committente (il rilascio di un atte- stato completo, corretto ed incontestabile) oltre che l’incremento della considerazione e dell’ono- rabilità, presso i terzi, della categoria tutta dei tec- nici certificatori energetici.
*Avvocati, **Geometra
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