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- Viene introdotto l’obbligo di frequenza al 100% per gli eventi svolti con formazione a distanza;
- Nei corsi previsti da norme specifiche l’attribu- zione dei cfp è subordinata al superamento del- la prova finale ove prevista;
- Viene introdotta la possibilità di esonerare l’i- scritto che interrompa per un periodo non infe- riore a sei mesi l’attività professionale. Le cause di forza maggiore diventano motivo per essere esonerati temporaneamente dalla formazione. Viene abrogata la possibilità, prevista dal prece- dente regolamento, di esonero per comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione in quan- to iscritto ad altro ordine/Collegio.
ECCO COSA CAMBIA NEL REGOLAMENTO
Art. 1 – Viene abrogato l’art. 1 del precedente Regolamento relativo alle definizioni.
L’art. 1 del nuovo regolamento sostituisce l’ex art.2. Al comma n. 2 si specifica che “chi esercita la professione ha l’obbligo di curare l’aggiorna- mento professionale nell’interesse della commit- tenza, della categoria e della collettività” a diffe- renza del precedente comma 2 che prevedeva che “sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Albo professionale”.
Art. 2 (ex 3) – L’art.2 individua l’attività formativa.
Al comma 2 lettere a) e b) viene specificato ulte- riormente l’ambito dei corsi di formazione. Alla let- tera a) ai “corsi di formazione e aggiornamento” viene aggiunto “aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale”. Alla lette- ra b) in sostituzione dei “corsi previsti da norme specifiche” vengono inseriti “corsi di specializza-
zione tecnico-professionale, obbligatori o facoltati- vi, erogati da enti ed organismi di diritto pubblico”.
restano invariate le lettere da c) a h).
La lettera i) sostituisce il ruolo di professionista affidatario nei contratti di apprendistato di alta for- mazione con gli stages di alternanza scuola-lavo- ro organizzati mediante convenzione tra i CAt e i Collegi professionali.
resta invariata la lettera j) mentre la lettera K) relativa al tirocinio professionale riduce il periodo per cui vengono attribuiti cfp dall’intero tirocinio a un periodo non inferiore a sei mesi.
La lettera l) dell’ex regolamento viene sostituita con l’attività di orientamento scolastico (Labo- ratori, Georientiamoci, ecc.). Viene aggiunta la lettera m) relativa ad interventi tecnico/operativi, nell’ambito dell’attività professionale, volti a fron- teggiare situazioni emergenziali.
Art. 3 (ex. 5) - Viene abolito l’articolo 4 del pre- cedente Regolamento che definiva le modalità di erogazione della formazione a distanza.
Il comma 1 dell’articolo 3, individua, come il pre- cedente regolamento, che l’obbligo formativo ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione.
La novità nell’art. 3 riguarda il comma 3 che pre- vede che dei 60 cfp previsti nel triennio almeno 6 debbano essere conseguiti in materia di ordina- mento e deontologia professionale.
Art. 4 (ex 6)- resta invariato l’articolo che indivi- dua il credito formativo professionale (cfp).
Art. 5 (ex 7) - Nella tabella relativa alla valuta- zione della quantità di cfp previsti per evento for- mativo è abrogata la voce relativa ai corsi fAD.
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