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zato per l’individuazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici. talmente importante, quindi, che tutti i Piani Regolatori generali dei Comuni devono uniformarsi allo stesso che stabilisce do- ve si può costruire, dove no e se sì con quali vin- coli, e infine regolamenta anche il rilascio dei con- doni edilizi.
Il PtPR purtroppo non è partito bene sin dall’i- nizio: nasce nel 2007 con Delibera Regionale n. 41/2007, ha avuto un iter di approvazione di ben dodici anni, in quanto approvato con Delibera n. 5/2019 il 03/08/2019, reso vigente con la pub- blicazione sul BuR n. 13 del 13/02/2020; anche l’approvazione definitiva di agosto era stata ac- compagnata da varie polemiche.
si ricordano le contestazioni sul fatto che le ‘sem- plificazioni‘ introdotte nel testo avessero allegge- rito in maniera eccessiva i vincoli a tutela delle coste laziali, dei fiumi, dei laghi e dei fossi per lo scorrimento dell’acqua pubblica e, infine, veniva- no sottolineati possibili rischi anche per le aree archeologiche della Capitale.
Nelle contestazioni sollevate dal Ministero veni- vano evidenziate ‘inammissibili omissioni di tute- la in particolare del patrimonio culturale e paesi- stico di Roma’. E, poi, una serie di carenze di ca- rattere generale.
Dopo l’approvazione di agosto 2019, molto trava- gliata, sino alla pubblicazione di febbraio 2020 si è cercato, probabilmente, di individuare un pun- to di equilibrio fra Regione e Ministero (conferma-
to anche nel testo del ricorso presentato alla su- prema Corte) con il quale salvare l’impianto del Piano che, a questo punto, con il ricorso presen- tato alla Corte Costituzionale per mano del Mini- stero per i Beni e le Attività Culturali, è terminato con un nulla di fatto.
I motivi principali del ricorso n. 2/2020, pre- sentato dal Mibact riassunti nello stralcio ri- portato di seguito, sono:
“La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Uf- ficiale della Regione Lazio (BURL) n. 13 del 13 febbraio 2020, è stata assunta unilateralmente dalla regione, in violazione degli impegni assun- ti nei confronti del Ministero dei beni e le attività culturali, ai sensi degli articoli 133, 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto le- gislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Nel testo del ricorso il Ministero descrive più precisamente:
“È invece avvenuto che, a distanza di anni dal- la definizione dei contenuti del PTPR congiunta- mente con il MIBACT, il consiglio regionale ha as- sunto la deliberazione n. 5 del 2019, con la qua- le ha approvato unilateralmente un «proprio» PT- PR, diverso sia dal piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, ol- tre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l’adeguamento del pia- no d’intesa con lo Stato”.
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