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14 IL RISCHIO CHIMICO NEI CANTIERI EDILI
RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA: CONOSCERLO PER EVITARLO
L’acronimo DPI, tristemente noto al comune cittadino nel tempo del COVID-19, è ben conosciuto dagli addetti ai lavori per il suo utilizzo nella prevenzione e protezione dall’esposizione al rischio chimico nei cantieri edili. Nell’articolo che affronta, oltre all’attività edilizia in genere, quella svolta in ambienti confinati, viene fornita una ampia documentazione normativa sulle misure tecniche di prevenzione da adottarsi, insieme
alle linee guida predisposte da enti e istituzioni autorevoli, per dare un utile contributo ai lavoratori e ai datori di lavoro al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza attraverso la conoscenza delle cause e l’adozione delle opportune misure di protezione e prevenzione.
DaviD Bacchini
Da febbraio 2020 la to- talità della popolazio- ne italiana ha impa- rato, suo malgrado,
il significato dell’acronimo DPI, dispositivi di protezione indivi- duale. l’emergenza CoVID-19 ha diffuso il valore della pre- venzione e protezione dell’e- sposizione al rischio del con- tagio e gli addetti ai lavori non avranno faticato a trovare punti di contatto con la prevenzione e protezione dell’esposizione al rischio chimico nei cantieri edili.
le malattie professionali han- no spesso minore risonanza rispetto agli infortuni, ma han- no un’elevata incidenza perché correlate a rischi sottovalutati.
l’assioma è la protezione dei lavoratori. le adeguate attivi- tà di informazione, formazio- ne ed addestramento dei sog- getti coinvolti sulla gestione del rischio permettono di acquisi- re maggiore consapevolezza e possono contribuire a ridurre i rischi da esposizione.
Nel titolo IX, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 troviamo le indica- zioni per una corretta valutazio- ne del rischio chimico, con fina- lità la protezione dei lavorato- ri contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dagli effet- ti di essi e per l’applicazione di requisiti minimi a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono pre- senti sul luogo di lavoro.
L’articolo 222 del D.Lgs. n. 81/2008, definisce gli agenti chimici: tutti gli elementi o com- posti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato natura- le o ottenuti, utilizzati o smal- titi, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsia- si attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mer- cato. I prodotti chimici usati in cantiere sono: cementi, calce, vernici, pitture, smalti, sverni- cianti, impermeabilizzanti, in- tonaci, disarmanti, acceleran- ti, ritardanti, colle, solventi, resine, antiruggine, pigmen- ti, stucchi, prodotti bituminosi, isolanti.
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