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16 IL RISCHIO CHIMICO NEI CANTIERI EDILI
sussista la presenza occorrerà valutare anche i rischi per la si- curezza e la salute dei lavora- tori prendendo in considerazio- ne in particolare:
a) le proprietà pericolose degli agenti chimici;
b) le informazioni sulla salu- te e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore trami- te la relativa scheda di sicurez- za predisposta ai sensi del Re- golamento uE n. 453/2010 (at- tuativo del Regolamento CE n. 1907/2006 c.d. REACh);
c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizio- ne professionale o i valori li- mite biologici, di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure pre- ventive e protettive adottate o da adottare;
g) le conclusioni tratte da even- tuali azioni di sorveglianza sa- nitaria già intraprese (se dispo- nibili).
L’articolo 224 del D.Lgs. n. 81/2008 invece prevede che il datore di lavoro elimini i ri- schi derivanti dagli agenti chi- mici pericolosi e provveda al- la loro riduzione al minimo. le misure che egli predisporrà po-
tranno rendersi efficaci nel mo- mento in cui i risultati della va- lutazione dei rischi, riguardo alla tipologia e alla quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente pre- sente sul luogo di lavoro, di- mostreranno che c’è un rischio basso per la sicurezza e irrile- vante per la salute dei lavora- tori. Esso dovrà quindi attuare le seguenti misure:
a) progettazione e organizza- zione dei sistemi di lavorazio- ne sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature ido- nee per il lavoro specifico e re- lative procedure di manuten- zione adeguate;
c) riduzione al minimo del nu- mero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della du- rata e dell’intensità dell’esposi- zione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione del- le necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropria- ti comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagaz- zinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimi- ci pericolosi nonché dei rifiu- ti che contengono detti agen- ti chimici.
successivamente alla emana- zione del D.lgs. n. 81/2008,
è entrato in vigore il Regola- mento CE n. 1272/2008 rela- tivo alla classificazione, all’eti- chettatura e all’imballaggio del- le sostanze e delle miscele.
lo scopo è garantire un eleva- to livello di protezione della sa- lute dell’uomo e dell’ambien- te e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele.
Contenuto dell’etichetta (art. 17 Regolamento CE n. 1272/2008)
1. una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei for- nitori;
b) la quantità nominale della so- stanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove;
c) gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18 Rego- lamento CE n. 1272/2008;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all’ar- ticolo 19 Regolamento CE n. 1272/2008;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 Regolamento CE n. 1272/2008;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’ar- ticolo 21 Regolamento CE n. 1272/2008;
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