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piano territoriale paesistico regionale: una storia infinita
“Oltretutto, il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livel- lo della tutela dei valori paesaggistici, e la sua ap- provazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione”.
Quindi il ricorso verte sulla Delibera di appro- vazione n. 5/2019 di cui chiede nel contesto la sospensione immediata:
“Col presente ricorso si solleva innanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni tra lo Sta- to e la Regione Lazio, al fine di accertare che non spettava alla regione l’approvazione unilaterale del PTPR, in assenza della necessaria previa in- tesa con il Ministero per i beni e le attività cultu- rali e per il turismo, e di ottenere per l’effetto l’an- nullamento, previa sospensiva della deliberazio- ne del consiglio regionale n. 5 del 2019 e degli at- ti connessi presupposti e attuativi, ivi compresa la nota 20 febbraio 2020 in epigrafe menzionata”.
Esaminando soprattutto l’ultimo estratto si può af- fermare che, in attesa della trattazione del ricorso da parte della Corte Costituzionale, il PtPR non è assolutamente sospeso, perché è sospesa so- lo la Delibera di agosto 2019, che lo approva de- finitivamente con alcune modifiche.
Il PtPR rimane “in piedi”, ovviamente in appro- vazione grazie alla Delibera n. 41/2007 che difat- ti non è oggetto di ricorso.
Inoltre, rimangono in vigore anche i Piani Pae- sistici, che erano stati superati dall’approvazione definitiva del PTPR di agosto 2019, la quale, pe- rò, è sospesa dal ricorso pendente ovviamente sino alla trattazione dello stesso.
In conclusione, si applicano di fatto le norme re- strittive sinora adottate in regime di approvazione del PtPR, con i PtP ancora vigenti e con il risul- tato che il ricorso, ancora una volta, ha solo allun- gato l’iter, sempre più travagliato, di approvazio- ne definitiva del piano paesistico regionale, por- tando la vicenda ad avere tempi biblici.
uNA PRECISAZIONE
In riferimento all’articolo apparso sul n. 91/20, pag. 9 e seguenti, dal titolo COME CAMBIA IL REGIME DELLE OBLAZIONI PER L’ACCER- TAMENTO DI CONFORMITà NEL LAZIO, a fir- ma del geom. Fabio De Castro e dell’avv. Andrea Di Leo, pubblichiamo una doverosa precisazione utile ai lettori.
Il riferimento è il pagamento del contributo sul costo di costruzione negli interventi di regola- rizzazione tramite accertamento di conformità: il tenore letterale della norma (sia quella statale sia quella regionale) paiono da intendere – rife- rendosi al “pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia” – nel senso che tale versamento non copra anche il CCC dovuto a titolo, appunto, di “contributo affe- rente il costo di costruzione”. tuttavia, nella pras- si e nella giurisprudenza si è affermata una diver- sa interpretazione secondo la quale la sanzione (2xCCC) assorbe al suo interno anche il CCC do- vuto (tAR Emilia-Romagna, Bologna, 15.5.2008, n. 2151; tAR liguria, 4.11.2000, n. 1146), orien- tamento appunto confermato di recente da Cons. stato 25.5.2020, n. 1516.
Regime sanzionatorio, post L.R. 1/2020, secondo il tenore letterale della norma
2 x C.C.C. + C.C.C.
Intervento 2.000 €
Ipotizzando R1+R2+R3 ≃ 8% otteniamo: 160 € + 320 € = 480 €
oltre i diritti di segreteria
Regime sanzionatorio, post L.R. 1/2020, seguendo l’interpretazione giurisprudenziale
C.C.C. + C.C.C.
Intervento 2.000 €
Ipotizzando R1+R2+R3 ≃ 8% otteniamo: 160 € + 160 € = 320 €
oltre i diritti di segreteria
ATTUALITà 21
92/20


































































































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