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contagiato dal particolare “stato d’animo del con- dannato” difficilmente disposto ad accogliere l’e- sito delle sentenze, pure con il massimo rispet- to dei giudici, ritengo che nel merito, sussiste un corto circuito che penalizza la categoria dei geo- metri. In generale sulla materia siamo entrati in un vortice che dà sostegno alla nota frase di Pu- blio siro: “una causa evidente ha già la senten- za pronta”. Infatti la presenza nel procedimento dell’acronimo “c.a.” equivale a “sentenza pron- ta” di condanna del geometra indipendentemen- te dalla funzione e caratteristiche del composto.
Come un rituale, il riferimento al Regolamen- to 274 del 1929 con lettura “statica” dell’artico- lo 16 non lascia scampo facendo leva sulla lett. l) “...costruzioni rurali e di edifici per uso d’indu- strie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accesso- rie in cemento armato, che non richiedono parti- colari operazioni di calcolo e per la loro destina- zione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone” .
senza la benché minima interpretazione dei pe- riodi storici, nulla valgono decenni di evoluzione scientifica e culturale delle professioni, e, soprat- tutto, in mancanza delle argomentazioni che han- no la funzione di “colmare la distanza tra l’astrat- tezza della legge e la concretezza degli innumere- voli casi accaduti, con esse il Giudice spiega come ha raggiunto il risultato”. (fabio ferrari: Perché si interpreta il diritto e si motivano le sentenze).
la lettura dell’ordinanza lascia irrisolti diversi ar- gomenti:
1.Se la sola presenza del cordolo perimetrale in c.a. su setti in muratura ordinaria, sia sufficiente a definire una costruzione in muratura ordinaria in costruzione in conglomerato cementizio armato;
2.Quali sono le condizioni che richiedono partico- lari operazioni di calcolo nella progettazione di una costruzione;
3.Quando si verificano implicazioni per la pubbli- ca incolumità.
le Disposizioni sulla legge in generale prevedo- no all’articolo 12: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secon- do la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. un principio che, a mio modesto av- viso, non trova riscontro nel pronunciamento, lad- dove, di fatto, al cordolo in c.a. viene attribuito il potere di trasformare una costruzione da muratu- ra in conglomerato cementizio armato.
Attingendo alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, troviamo la definizione di costruzione in conglo- merato cementizio armato, articolo 1 comma 1: “Sono considerate opere in conglomerato cemen- tizio armato normale quelle composte da un com- plesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica”.
Entra nello specifico la Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 14 febbraio 1974 n. 11951, istru- zioni per l’applicazione delle norme sul cemento
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