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Il vigente DM Infrastrutture 17 gennaio 2018, Norme tecniche Costruzioni in zona sismica (in precedenza il DM Infrastrutture 14 gennaio 2008), per strutture in muratura definisce al pun- to 4.5.6.4, attraverso parametri analitici, gli edifi- ci semplici per i quali è consentito eseguire le ve- rifiche in via semplificativa. La Circolare 21 gen- naio 2019, n. 7/C.S.LL.PP. aggiunge per la verifi- ca il rispetto dei parametri del capitolo C4.5.6.4.
la Cassazione, nella sentenza in commento, fa riferimento a “complesse operazioni di calcolo” senza giustificare la condizione con specifici para- metri, dimensioni, innovazione, risultati, tipologia, sagoma plano-volumetrica, ecc., assumendo un fattore decisivo in modo generico, senza alcuna dimostrazione. Anche il riferimento alla preceden- te sentenza n. 8543 dell’8 aprile 2009 della Cas- sazione non appare coerente in quanto l’ogget- to, in essa riportato, si distingue per il suo “impat- to di rilevante entità e di sensibile impatto urbani- stico”, trattandosi della radicale trasformazione di un fabbricato da laboratorio artigianale a otto ap- partamenti con relative opere di urbanizzazione.
Queste valutazioni non compaiono nel provvedi- mento in esame, rendendolo lacunoso della par- te essenziale di competenza del giudice, ovve- ro interpretare i fatti con riferimento alla legge. le “complesse operazioni di calcolo” non sono rap- presentate da contenuti astratti che si calano in- distintamente su tutto l’universo delle costruzio- ni, bensì dipendono da dati oggettivi costituenti il singolo edificio.
Come detto, tale assunto è confermato dal DM In- frastrutture 17 gennaio 2018 al punto 4.5.6.4 delle Norme tecniche Costruzioni in zona sismica, dal- la bibliografia poc’anzi richiamata e, indirettamen- te, dagli stessi provvedimenti della Cassazione con la sentenza 8543/2009 citata, laddove esclu- de la competenza del geometra nella progettazio- ne di radicale trasformazione di un edificio, non in modo generico ma con la specifica motivazione della “rilevante entità e sensibile impatto urbani- stico”. una motivazione che rappresenta una evi- dente conferma del fatto che la progettazione di un edificio che non ha i requisiti di “rilevante entità
e sensibile impatto urbanistico” rientra nelle com- petenze del geometra. Interpretazione che, oggi, per effetto del novello articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) DPR 380/01, introdotto dall’articolo 3, comma1, legge n. 55 del 2019, viene consolidata con la seguente graduazione analitica degli interventi:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramen- to sismico di costruzioni esistenti nelle località ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di Peak ground acceleration-PgA compresi fra 0,20g e 0,25g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dal- le usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articola- te calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse stra- tegico e alle opere infrastrutturali la cui funzio- nalità, durante gli eventi sismici, assume rilie- vo fondamentale per le finalità di protezione ci- vile, nonché relativi agli edifici e alle opere in- frastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro even- tuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi del- la pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramen- to sismico di costruzioni esistenti nelle locali- tà sismiche a media sismicità (zona 2, limita- tamente a valori di Peak ground acceleration- PgA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costru- zioni esistenti;
3) le nuove che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
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