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26 ARGOMENTI
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla clas- se di costruzioni con presenza solo occasiona- le di persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastruttu- re e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrin- seche e per destinazione d’uso, non costituisco- no pericolo per la pubblica incolumità.
la nuova disposizione, anche se “work in pro- gress” a causa dei provvedimenti attuativi da adottare, sottende alla gerarchia degli interven- ti con riferimento alla sicurezza di interesse del- la pubblica incolumità stabilendo, di fatto, una graduazione sulla “complessità delle operazioni di calcolo” delle opere, contribuendo a fare chia- rezza in materia di competenze poiché riduce, ai minimi termini, il fattore di interpretazione della “complessità di operazioni di calcolo” nella reda- zione di un progetto.
si deve anche sottolineare come la nuova dispo- sizione ci proietti sul terzo argomento di causa che, a nostro avviso, risulta irrisolto per mancan- za di motivazione ovvero le “implicazioni per la pubblica incolumità”. gli effetti dell’articolo 94-bis pongono fine all’uso indiscriminato e generalizza- to delle condizioni che costituiscono “implicazio- ni per la pubblica incolumità” e, con la sua de- clinazione coerente con il contenuto dell’articolo 3 comma 1 legge 64/74 e dell’articolo 83 com- ma 1 DPR 380/01, il legislatore ha inteso riaffer- mare che non sempre gli interventi da realizzare in zona sismica hanno implicazioni per la pubbli- ca incolumità. un ulteriore chiarimento che rom- pe l’assioma “zona sismica/pericolo pubblica in- columità” formatosi nel tempo a causa della let-
tura distorsiva della norma, nel senso che tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismi- che interessano la pubblica incolumità.
osserviamo che, mentre gli articoli 3 comma 1 legge 64/74 e 83 comma 1 DPR 380/01 dispon- gono “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche” indiretta- mente affermano che “non tutte le costruzioni da realizzarsi in zone sismiche interessano la pub- blica incolumità”. Infatti, l’articolo 94-bis del DPR 380/01 conferma, introducendo specifici parame- tri, il contenuto delle citate disposizioni previgenti da cui non possiamo non rilevare che l’interesse per la tutela della pubblica incolumità non può es- sere sancito con affermazioni astratte prive di ar- gomentazioni di supporto.
In precedenza abbiamo dato corpo ai dubbi che alimentano i tre argomenti sui quali si fonda l’or- dinanza della Cassazione Civile sezione 2 n. 29227/2019, ora riflettiamo sulla complessità de- gli argomenti insieme al rispetto guadagnato dal potere giudiziario, tutti elementi che inducono al- la cautela, mentre il senso di appartenenza alla storica categoria intellettuale dei geometri chiede provvedimenti motivati, supportati da riferimen- ti legislativi capaci di compiere quel salto di “ci- viltà” in grado di annullare la consolidata perce- zione dei condannati poco inclini ad accettare le sentenze.
si tratta, certamente, di un obiettivo di grande rilievo che non può prescindere da un confron- to “culturale”, all’esterno delle aule dei tribunali, la cui promozione deve essere compito priorita- rio delle nostre organizzazioni dirigenziali, dando corpo a quel detto “quando si rimandano i proble- mi, essi non cessano mai di crescere”.
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