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24 ARGOMENTI
armato di cui alla legge 5 novembre 1971 n 1086 (periodi 11/12/13):
(11) “L’art. 1 della legge definisce, senza dar luo- go ad incertezze interpretative, le opere in conglo- merato cementizio armato precompresso e quel- le a struttura metallica. Qualche dubbio è sorto in- vece sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, consi- derate come tali “le opere composte da un com- plesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica”.
(12) In altri termini si considerano, ai sensi del- la legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resi- stenti interconnessi, compresi quelli di fondazio- ne, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un “com- plesso di strutture”, ossia un insieme di membra- ture comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.
(13) Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, an- che gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”.
Il legislatore non ha lasciato margini di interpre- tazione risolvendo qualsiasi dubbio rispetto alle opere in conglomerato cementizio armato norma- le: “insieme di membrature comunque collegate tra loro” rafforza il concetto in modo inequivoco con il periodo 13 sopra riportato. Per disposizione della legge 1086/71 per considerare una costru- zione in conglomerato cementizio armato minimo questa deve essere costituita da un telaio compo- sto da trave in c.a. di fondazione, coppia di pila-
stri in c.a. in elevazione e trave sommitale in c.a. di collegamento dei pilastri.
Di conseguenza, possiamo affermare che, per gli effetti della legge 1086/71 e della circolare appli- cativa 11951/74, non rientra in questa categoria di opere il cordolo in conglomerato cementizio ar- mato di coronamento su setti in muratura ordina- ria in quanto detta opera consiste in:
1. Membratura singola in conglomerato cementi- zio armato;
2. funzione di limitata importanza per la quale non si richiede specifico calcolo.
una condizione che mette in discussione il capo- saldo dell’ordinanza n. 29227 del 2019 che, fa- cendo leva sulla disposizione di cui al Regio De- creto 274/1929 articolo 16 lett. l), compie una non giustificata estensione ponendo sullo stesso li- vello, in palese contrasto con la legge 1086/71 e successiva circolare applicativa, il cordolo in c.a. (singola membratura), esplicitamente non consi- derata opera in conglomerato cementizio arma- to, con la costruzione in conglomerato cementi- zio armato. Quanto anzidetto trova conferma nel contenuto delle sentenze precedenti richiamate nell’ordinanza, n. 19292/2009 e n. 17028/2006, che hanno ad oggetto costruzioni in conglomera- to cementizio armato e non singole membrature.
Altro punto sul quale fa leva l’ordinanza e, pur- troppo, consolida il timore delle “sentenze già scritte” è laddove l’organo giudicante abdica al- la propria funzione assumendo decisioni in base a criteri di principio che non valgono e non pos- so valere in tutte le situazioni, in riferimento alle “complesse operazioni di calcolo”.
Nell’estratto del libro “Management by Projects” – IPsoA 2008 a cura di tiziano Villa si rileva che se esistono progetti complessi, esistono anche pro- getti semplici. l’autore, sintetizzando i vari contri- buti sulle definizioni, afferma che la complessità del progetto è determinata da variabili:
1. Dimensione del progetto;
2. Livello di innovazione che il progetto presenta; 3. Grado di instabilità dei risultati da conseguire.
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