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ti fotovoltaici e relativo accumulo; l’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazio- ne è pari ad € 30.000.
d) Installazione di impianti solari fotovoltaici con- nessi alla rete elettrica esclusivamente se in ab- binamento ad uno degli interventi di cui ai punti a), b) o c); l’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 48.000 e, comunque, non superiore ad € 2.400 per Kw di potenza nominale dell’impianto.
e) Installazione di sistemi di accumulo integrati ad impianti solari fotovoltaici; l’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 48.000 e, comunque, non superiore ad € 1.000 Kwh di capacità di accumulo del sistema.
f) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici esclusivamente se in abbinamento ad uno degli interventi di cui ai punti a), b) o c); l’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 3.000.
gli ulteriori interventi previsti dal D.l. 63/2013 ac- cedono alla detrazione del 110% con i precedenti massimali di spesa ed esclusivamente se in ab- binamento ad uno degli interventi di cui ai punti a), b) o c).
Da ultimo, anche gli interventi di adozione di mi- sure antisismiche godono del superbonus in que- stione, ferme restando però le precedenti previ- sioni circa i massimali di spesa (per ora si parla di
PossoNo BENEfICIARE DEllA DEtRAzIoNE Al 110% I CoNDoMìNI, lE PERsoNE fIsIChE fuoRI DAll’EsERCIzIo DI AttIVItà DI IMPREsA ARtI E PRofEssIoNI,
glI IACP E lE CooPERAtIVE.DI ABItAzIoNE A PRoPRIEtà INDIVIsA
miglioramento genericamente, senza riferimento alle classi di rischio).
Possono beneficiare della detrazione al 110% i condomìni, le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa arti e professioni, gli IACP e le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; a tal fine, il DL 34/2020 prevede la facoltà di opta- re per lo sconto in fattura del complessivo importo detraibile o per la cessione del medesimo credito d’imposta.
Nelle more della conversione in legge, la Com- missione Bilancio della Camera dei Deputati il 3 luglio u.s. ha già apportato le seguenti sostanziali modifiche al decreto:
- gli interventi di isolamento energetico di cui al comma 1 lettera a), vengono estesi anche alle superfici opache inclinate, e possono riguardare non solo l’involucro di un intero edificio, ma an- che “la singola unità immobiliare situata all’inter- no di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”;
- il massimale di spesa per interventi a “cappot- to” viene determinato in € 50.000 per edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari, e rideterminato in € 40.000 per ciascuna unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, ed € 30.000 per ciascuna unità immobilia- re negli edifici composti da più di otto unità;
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