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6 ATTUALITà
- gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale previsti per edifici unifamiliari, con i medesimi massimali, vengo- no estesi anche alle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sia- no funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- nel caso di sostituzione di impianti di climatizza- zione invernale con impianti centralizzati, l’im- porto massimo incentivabile è rideterminato in € 20.000 per ciascuna unità immobiliare negli edi- fici sino a otto unità, ed € 15.000 per ciascuna unità immobiliare negli edifici composti da più di otto unità;
- anche gli interventi di cui all’art 3, comma 1 lette- ra d) del tuE, vengono ammessi a godere di un credito di imposta pari al 110% relativamente alle spese sostenute, nei massimali di spesa previsti;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o impresa, possono beneficiare del superbonus su un massimo di due unità se uni- familiari o “situate all’interno di edifici plurifamilia- ri...”, fermo restando il riconoscimento delle de- trazioni per interventi su parti comuni dell’edificio;
- entrano nel novero dei beneficiari anche gli enti del c.d. terzo settore.
Per avere un quadro perfettamente definito ed operativo del superbonus:
-debbono essere stabilite da parte dell’Agen- zia delle Entrate, entro e non oltre il 18 agosto 2020, i dati relativi all’opzione (procedura, termi- ni di maturazione del credito d’imposta ecc.);
- debbono essere stabilite da parte del MIsE, le modalità di trasmissione all’ENEA dell’asseve- razione tecnica circa la congruità delle spese dell’intervento e del rispetto dei requisiti di cui al
decreto del Ministero dell’Economia del 19.2.07 e di cui al decreto del Ministro dello sviluppo Economico dell’11.3.08 (non essendo nel frat- tempo intervenuti i decreti attuativi di cui al com- ma 3-ter dell’articolo 14 D.l. 63/2013).
la credibilità del governo ed il rilancio dell’econo- mia passano a questo punto per la conversione del Decreto n. 34/2020 che deve tassativamente intervenire entro e non oltre il termine di 60 (ses- santa) giorni dalla pubblicazione in g.u. e quindi entro e non oltre il 18 luglio 2020; diversamente, il provvedimento perderebbe efficacia con effetto retroattivo senza possibilità alcuna di sanatoria.
la legge di conversione, peraltro, oltre a mante- nere quanto promesso con il decreto, dovrebbe portare con sé altri meccanismi e ragionamenti in grado di rafforzare gli effetti del superbonus.
In primo luogo, l’ampliamento dell’orizzonte tem- porale. Diciotto mesi sono troppo pochi per effet- tuare sopralluoghi, rilievi, diagnosi energetiche e per l’effettiva esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, dovrebbe prevedere un mecca- nismo di rapida maturazione del credito d’imposta così da consentire alle imprese che effettueranno lo sconto in fattura di monetizzarlo celermente, sì da disporre della necessaria liquidità in corso lavori; in caso contrario, si conteranno sulle dita di una mano le imprese in grado di operare.
Da ultimo, ci auguriamo che il governo possa porre un ragionevole limite alla percentuale di sconto che potranno applicare gli “acquirenti” fi- nali del credito di imposta (banche, fondi di in- vestimento, Esco ecc.), sì da rendere sostenibile l’operazione per l’intera la filiera.
Questa volta manca veramente poco per scoprire la verità...
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